A chi è rivolto
Ai cittadini italiani, in possesso dei requisiti di legge, possono presentare domanda di iscrizione all'albo solo negli anni dispari, dall'1 aprile al 31 luglio.
Ai cittadini italiani, in possesso dei requisiti di legge, possono presentare domanda di iscrizione all'albo solo negli anni dispari, dall'1 aprile al 31 luglio.
L’albo dei giudici popolari è l’elenco delle persone qualificate a ricoprire le funzioni di Giudice Popolare presso la Corte d’Assise di primo e di secondo grado. L’iscrizione agli elenchi è gratuita (Legge 10/04/1951, n. 287, art. 9).
Una volta iscritti nell’albo si permane fino al compimento del 65° anno di età. L’iscrizione è cancellata d’ufficio per perdita dei requisiti previsti dalla legge. In ogni Comune deve essere predisposto un Albo di persone idonee a svolgere le funzioni di giudice popolare di Corte d’asside e di Corte d’Assise d’appello; ogni due anni l’Albo viene aggiornato sulla base degli elettori che abbiano presentato domanda o d’ufficio inserendo tutti gli iscritti alle liste elettorali che posseggano i requisiti previsti dalla legge
Per poter fare domanda di iscrizione all’Albo dei giudici popolari è necessario:
non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare i Magistrati, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine Giudiziario, gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organi di polizia, anche se non dipendenti dallo Stato in attività di servizio, i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione
Presentare domanda solo negli anni dispari, dall'1 aprile al 31 luglio.
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
L’iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari
Solo negli anni dispari, dall'1 aprile al 31 luglio.
La durata del procedimento di 30 giorni presente nella sezione “tempi e scadenze” viene rispettata salvo la necessità dell’Ente di procedere alla sospensione dei termini, come previsto dalla legge 241/1990 art. 6, per l’acquisizione di documentazione integrativa da terzi utile allo sviluppo della fase istruttoria. In ogni caso, come previsto dalla normativa vigente, eventuali sospensioni e conseguenti riprese dei termini vengono comunicati al cittadino.
La durata del procedimento di 30 giorni presente nella sezione “tempi e scadenze” viene rispettata salvo la necessità dell’Ente di procedere alla sospensione dei termini, come previsto dalla legge 241/1990 art. 6, per l’acquisizione di documentazione integrativa da terzi utile allo sviluppo della fase istruttoria. In ogni caso, come previsto dalla normativa vigente, eventuali sospensioni e conseguenti riprese dei termini vengono comunicati al cittadino.
La durata del procedimento di 30 giorni presente nella sezione “tempi e scadenze” viene rispettata salvo la necessità dell’Ente di procedere alla sospensione dei termini, come previsto dalla legge 241/1990 art. 6, per l’acquisizione di documentazione integrativa da terzi utile allo sviluppo della fase istruttoria. In ogni caso, come previsto dalla normativa vigente, eventuali sospensioni e conseguenti riprese dei termini vengono comunicati al cittadino.
La durata del procedimento di 30 giorni presente nella sezione “tempi e scadenze” viene rispettata salvo la necessità dell’Ente di procedere alla sospensione dei termini, come previsto dalla legge 241/1990 art. 6, per l’acquisizione di documentazione integrativa da terzi utile allo sviluppo della fase istruttoria. In ogni caso, come previsto dalla normativa vigente, eventuali sospensioni e conseguenti riprese dei termini vengono comunicati al cittadino.
Il servizio è gratuito
Richiedi iscrizione all'albo dei giudici popolari
Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Obblighi e rimborsi
Gli iscritti all'albo dei giudici popolari hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati. Chi, senza giustificato motivo, non si presenta, è condannato al pagamento di una somma che va da euro 2,58 a euro 15,49, nonché alle spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento. Ai giudici popolari spetta un rimborso di euro 25, 82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione. Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di euro 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le udienze successive.
Normativa di riferimento
Normativa di riferimento
· Decreto legislativo n. 273 del 28 luglio 1989.
· L. n. 405 del 5 maggio 1952 "Ammissione delle donne a partecipare all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nei tribunali per minorenni".
· L. n. 287 del 10 aprile 1951 "Riordinamento dei giudici di assise".
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.