A chi è rivolto
A tutti i cittadini
A tutti i cittadini
La disciplina dell'Imu è contenuta nella legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), in particolare l'art. 1 commi da 738 a 783 e successive modifiche ed integrazioni.
Il versamento si effettua mediante mod. F24 (in posta, banca o per via telematica). N.B. Dal 1° ottobre 2014 il pagamento dei modelli F24 superiori a 1000 euro potrà essere effettuato solo in via telematica (come previsto dall'art. 11, comma 2, del decreto legge 66/2014).
Codici tributo I codici da utilizzare per il pagamento con mod. F24 sono: - 3958 per abitazione principale e relative pertinenze - 3959 per fabbricati rurali ad uso strumentale - 3960 per aree fabbricabili - 3961 per altri fabbricati.
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta. Codice comune. In tutti i casi deve essere riportato sul mod. F24 il codice identificativo del Comune di Zovencedo: M194. L’IMU va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore (esempio: 72,49 euro si arrotondano a 72 euro; 72,50 si arrotondano a 73 euro). L'arrotondamento va effettuato per ogni rigo del mod. F24. Importo minimo.
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
Informazioni sull'IMU
I contribuenti devono versare l'imposta, per l'anno in corso, in due rate: - prima rata entro il 16 giugno - seconda rata entro il 16 dicembre. E' comunque ammesso il versamento in un' unica soluzione alla prima scadenza.
Non sono previsti costi
Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Presupposto dell’imposta – art. 1, comma 740, della legge n. 160 del 2019 – è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
Definizioni
– per FABBRICATO si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
– per AREA FABBRICABILE si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l’articolo 36, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l’utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione comporta l’esenzione per il soggetto passivo che sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e la tassazione quale terreno agricolo per l’eventuale comproprietario privo di tali qualifiche;
i terreni agricoli sono esenti nel Comune di Zovencedo.
Soggetti passivi
L’IMU è dovuta dai seguenti soggetti (art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019):
· proprietario dell’immobile;
· titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
· genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
· concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
L’IMU è dovuta esclusivamente dai suddetti soggetti e non anche dall’occupante dell’immobile (il quale era assoggettato alla TASI, che è stata abolita dalla legge di bilancio 2020).
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all’articolo 69, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell’imposta è effettuato da chi amministra il bene.
Per le parti comuni dell’edificio indicate nell’articolo 1117, numero 2), del Codice Civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell’imposta deve essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
Si ricorda che l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
In caso di decesso del contribuente è prevista una sospensione dei termini di 6 mesi, del versamento da parte degli eredi.
A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.