Descrizione
Registro Generale n. 13
ORDINANZA DEL SINDACO SINDACO
N. 7 DEL 07-11-2025
Ufficio: AREA TECNICA
Oggetto: ADOZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE ED URGENTI PER LA
PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI
CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA
PERIODO DAL 7 NOVEMBRE 2025 AL 30 APRILE 2026.
L'anno duemilaventicinque addì sette del mese di novembre,
il Sindaco Marchesini
Stefania
Premesso che:
l’inquinamento atmosferico e la formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili,
particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio producono effetti negativi sulla salute e
costituiscono una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove
le specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l’accumulo
nell’aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle
polveri sottili;
il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla “Qualità
dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, recepita dallo Stato Italiano con il D.lgs. 13
agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente nel suo
complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l’emissione di inquinanti nonché
individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale e fissa i limiti
di legge per la tutela della salute umana e dell’ambiente, stabilendo il valore limite giornaliero per
le polveri sottili PM10 pari a 50 μg/m3 da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha
condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti
giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure
appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;
Preso atto che:
la Regione Veneto con deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha
approvato il “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera” (PRTRA) e con
successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 ha approvato il “Nuovo
accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il
miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna,
Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, accordo che individua una serie di interventi
comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e
Risanamento dell’atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta nei settori
maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all’aperto, riscaldamento
civile, agricoltura;
le modalità di valutazione dei livelli di allerta di PM10 sono effettuate considerando i
superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del PM10 misurati fino al giorno precedente
e i dati previsti dal modello SPIAIR per il giorno in corso e i due giorni successivi, in modo da
prevedere in anticipo i fenomeni di accumulo del PM10, attivando tempestivamente le
misure emergenziali al fine di ridurre nel più breve tempo possibile le concentrazioni di PM10 ;
l’attivazione delle misure di contenimento è disposta dai Comuni a seguito della comunicazione
effettuata da ARPAV ed è modulata su tre gradi di allerta per il PM10 sulla base del numero di
giorni consecutivi misurati e previsti di superamento del valore limite di 50 μg/m3 secondo il
seguente schema:
- LIVELLO VERDE, NESSUNA ALLERTA quando il numero di giorni è inferiore a 4;
- LIVELLO ARANCIO, 1° GRADO DI ALLERTA quando il numero di giorni è almeno pari a 4;
- LIVELLO ROSSO, 2° GRADO DI ALLERTA quando il numero di giorni è almeno pari a 10;
- rientro al livello verde con almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero;
con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 (BUR n. 14 del 31/12/2020)
è stata approvata la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale,
secondo la quale il Zovencedo risulta ora inserito nella zona “IT0523 - Zona costiera e colli”
nell’ambito del PRTRA;
il D.L. n. 121 del 12/09/2023, convertito con modifiche dalla L. n. 155 del 06/11/2023, al fine di
dare esecuzione alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia europea del 10 novembre
2020 per i superamenti di PM10, ha imposto alle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed
Emilia-Romagna di provvedere, "entro dodici mesi dall'approvazione del decreto legge stesso, ad
aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti
attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni
inquinanti";
nel frattempo il 14/10/2024 il Consiglio dell’Unione europea ha approvato in via definitiva la nuova
Direttiva per la qualità dell’aria (UE 2024/2881), vigente dal 10 dicembre 2024, la quale stabilisce
il rispetto entro il 2030 di limiti significativamente più severi di quelli attuali (ex Direttiva
2008/50/Ce);
la Giunta Regionale con la Deliberazione n. 377 del 15/04/2025 (BUR n. 56 del 29/05/2025), ha
approvato l'Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera a seguito
della conclusione delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale
strategica (VAS);
tale aggiornamento di Piano si propone come strumento che, in continuità con il Piano del 2016,
individua le ulteriori misure necessarie per il rispetto dei valori di qualità dell’aria vigenti che
costituiscono inoltre il presupposto per il futuro adeguamento ai nuovi standard di qualità dell’aria
più sfidanti, ed include pertanto, in maniera organica, tutte le misure previste dai provvedimenti
successivi all’approvazione dell’ultimo piano, comprese quelle della DGR n. 238/2021 e s.m.i.,
rendendole strutturali all’interno del Piano stesso;
Considerato che per tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente nel suo complesso è necessario
adottare provvedimenti idonei ad evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti
atmosferici nocivi al fine di ridurre l’esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili;
Visti:
Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla
qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, in cui vengono definiti i limiti e le
modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);
il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia
di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi
igienici sanitari, a norma dell’art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192’’, in
particolare l’art. 5 comma 1;
il Decreto del Ministero dell'Ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017 “Regolamento
recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una
certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA) approvato dal Consiglio
Regionale con deliberazione n. 90 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed aggiornamenti;
La deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 che ha approvato il “Nuovo
accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il
miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”;
L’art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela
dell’ambiente” e successive modificazioni e integrazioni;
il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare
l’art. 182 comma 6-bis;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 che fornisce “indicazioni
inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6
bis del D.Lgs 152/2006”;
Valutati gli esiti del T.T.Z. del 16/09/2025 e le proposte discusse in detta sede, indicanti le fattibili
azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi
emergenziali indicati dalla Regione Veneto con i provvedimenti sopra richiamati;
Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l’introduzione di ulteriori misure
in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:
O R D I N A
l’istituzione per il periodo dal 7 novembre 2025 al 30 aprile 2026 degli obblighi e divieti di
seguito indicati a valere su tutto il territorio comunale:
A - DIVIETI RELATIVI AGLI AUTOVEICOLI:
In tutto il territorio comunale è fatto divieto:
A1) Di mantenere acceso il motore:
- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai
capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza
a bordo del conducente o di passeggeri; la partenza del veicolo deve essere
immediatamente successiva all’accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in
particolare nelle zone abitate;
- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in
corrispondenza degli impianti semaforici e dei passaggi a livello (impianto semaforico di via
Calto).
B - DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI AGRICOLI E FORESTALI, DIVIETO E
LIMITAZIONE DI FALÒ TRADIZIONALI, BARBECUE E FUOCHI D'ARTIFICIO (AZIONI
OPERATIVE AG.1.a e E.7.a):
B1) Di procedere all’abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali (Azione Operativa
AG.1.a), invitando i cittadini ad utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature
di alberi, foglie, sfalci d’erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli
orti e dei giardini, di impiegare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale
prendendo in considerazione, tra le altre, la cippatura del materiale o il conferimento all’ecocentro
Val di Burra, sito in Via Val di Burra, a Torri di Arcugnano (VI) oppure all’ecocentro di Val Liona,
sito in via Piave a San Germano dei Berici (VI). Sono fatte salve le prescrizioni di lotta
obbligatoria fitosanitaria (D.lgs. n. 19 del 2021).
B2) Di realizzare, falò rituali, ed eventi o manifestazioni utilizzanti fuochi d’artificio classificati
come F2, F3 ed F4 ai sensi del D. Lgs n. 123/2015 art. 3 c. 2 lettera a) (Azione Operativa
E.7.a);
B3) Di effettuare manifestazioni utilizzanti fuochi d’artificio classificati come F2, F3 ed F4 ai
sensi del D. Lgs n. 123/2015 art. 3 c. 2 lettera a), (Azione Operativa E.7.a).
B4) Di effettuare barbecue e la preparazione di caldarroste afferenti ad attività di
ristorazione/rosticceria utilizzanti combustibili solidi (legna, carbone di legna, ecc.) -
(Azione Operativa E.7.a) AL PRIMO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ARANCIO) e AL
SECONDO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ROSSO). Sono esclusi dal divieto i barbecue e
la preparazione di caldarroste non afferenti ad attività di ristorazione/rosticceria (svolti da
privati cittadini) o non alimentati da combustibile solido (barbecue a gas).
C - LIMITI DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DELLE TEMPERATURE IN AMBIENTE
INTERNO (AZIONE OPERATIVA E.3a) E DIVIETO DI UTILIZZO DI APPARECCHI CIVILI ALTO
EMISSIVI ALIMENTATI A BIOMASSE LEGNOSE (AZIONE OPERATIVA E.1a):
C1) l’obbligo nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica “E”, fatte salve le eccezioni alla
durata giornaliera di attivazione di cui all’art. 4 comma 6 del DPR 16/04/2013 n. 74 e smi, di non
superare il limite massimo per le temperature medie, misurato ai sensi dell’art. 3 del
medesimo DPR:
C1a) 19°C (+2°C di tolleranza) in assenza di allerta (LIVELLO VERDE) per gli edifici,
classificati in base all’art. 3 del DPR 412/93, con le sigle:
E.1, residenza e assimilabili;
E.2, uffici e assimilabili;
E.4, attività ricreative e assimilabili;
E.5, attività commerciali e assimilabili;
E.6, attività sportive;
E.7, Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
sono fatte salve le eccezioni previste dall’art. 4 comma 5 del DPR 16/04/2013 n. 74
per le seguenti categorie di edifici:
a) edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli
adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per
l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi
sociali pubblici;
b) sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non
siano ubicate in stabili condominiali;
c) edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
d) edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
C1b) 17°C (+2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e
assimilabili, classificati in base all’art. 3 del DPR 412/93, con la sigla E8, fatti salvi, ai
sensi dell’art. 4, comma 5 lett. e) del DPR 16/04/2013 n. 74 i casi in cui ostino esigenze
tecnologiche o di produzione;
C1c) 18°C (+2°C di tolleranza) AL PRIMO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ARANCIO) E
AL SECONDO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ROSSO) per gli edifici di cui al
precedente punto C1a e con le medesime eccezioni ivi previste;
C2) il divieto di utilizzare generatori di calore e stufe alimentati a biomassa legnosa, in
presenza di sistemi di riscaldamento alternativo, aventi prestazioni energetiche ed
emissive che in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017 non sono
in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe:
C2a) 3 STELLE in assenza di allerta (LIVELLO VERDE);
C2b) 4 STELLE in caso di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv.
ALLERTA); per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo
compreso.
D - OBBLIGO DI UTILIZZO DI PELLET CERTIFICATO IN CLASSE A1 IN GENERATORI DI
POTENZA TERMICA NOMINALE FINO A 35 KW (AZIONE OPERATIVA E.3.d) E OBBLIGO DI
CHIUSURA DELLE PORTE DEGLI EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ COMMERCIALI E
ASSIMILABILI E DEGLI EDIFICI CON ACCESSO AL PUBBLICO PER EVITARE LE DISPERSIONI
ENERGETICHE (AZIONE OPERATIVA E.3.b):
D1) di utilizzo di pellet certificato di classe A1, secondo le metodologie di prova definite dalla
norma UNI EN ISO 17225-2 nei generatori di potenza termica nominale fino a 35 kW;
D2) di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili
e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico e in particolare, con riferimento
alla classificazione degli edifici di cui all'art. 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, delle
seguenti categorie di edifici: E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8.
E - EFFICACIA DELLE MISURE RELATIVE AI LIVELLI DI ALLERTA ARANCIO E ROSSO (1° E
2°):
Il presente provvedimento per quanto attiene ai punti C1c e C2b, diverrà efficace dopo
l’inserimento dell’avviso sui pannelli a messaggio variabile del raggiungimento dei livelli di
allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA) di cui verrà data opportuna
comunicazione alla cittadinanza mediante il sito internet istituzionale.
I N V I T A
a) La cittadinanza:
● ad usare il meno possibile l’automobile in ambito urbano e a privilegiare l’uso degli altri
mezzi di trasporto non inquinanti. Per l’alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a
minor impatto ambientale (GPL e gas metano);
● ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute ed, in caso di
concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, ridurre il rischio di
esposizione:
- limitando l'attività fisica soprattutto nelle ore più fredde, per la maggiore concentrazione
da PM10;
- limitando l’apertura delle finestre (soprattutto mattino/sera per la maggiore
concentrazione di polveri sottili);
- limitando/evitando passeggiate all'aperto per le donne in gravidanza, anziani e persone
con problematiche respiratorie;
- limitando/evitando il fumo di tabacco, attivo o passivo (effetto sinergico);
b) Le Aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare l’utilizzo dei mezzi a minore emissione.
c) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un’elevata efficienza e
manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le
emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto
ambientale.
I N F O R M A
La cittadinanza ed i soggetti istituzionali e privati che:
a) il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito
dell’instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
b) la classificazione delle apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa
è stabilita dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;
c) l'Osservatorio Regionale di ARPAV, emette il “Bollettino livelli di allerta PM10” nelle giornate di
lunedì, mercoledì e venerdì̀. Il bollettino aggiornato è consultabile al seguente indirizzo web:
https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10
d) Ulteriori informazioni sono accessibili sul sito web: http://aria.provincia.vicenza.it/
S A N Z I O N I
Chiunque violi le disposizioni del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni
amministrative previste dall’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti,
all’applicazione dell’art. 650 del Codice Penale.
M A N D A
a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
D I S P O N E
1) Che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio con efficacia notiziale e negli spazi
di pubblica affissione e nel sito internet comunale ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il
tempo di validità dello stesso.
2) Che il presente provvedimento venga trasmesso:
alla Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza
p.e.c.: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net;
alla Direzione Generale dell’ULSS n. 8 Vicenza
protocollo.aulss8@pecveneto.it ;
ad ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, Via Zamenhof 353, 36100 Vicenza
p.e.c.: dapvi@pec.arpav.it;
Alla Polizia Locale Distretto VI3E,
p.e.c.: polizialocale.longare.vi@pec.it;
Alla Legione dei Carabinieri “Veneto” Stazione di Barbarano Mossano,
p.e.c.: tvi26865@pec.carabinieri.it ;
alla Società Vicentina Trasporti Srl
p.e.c.: svt@legalmail.it;
agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla
divulgazione ad ulteriori soggetti interessati e per l’inserimento degli avvisi sui pannelli a
messaggio variabile - LORO SEDI, mail: info@comune.zovencedo.vi.it
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o,
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla
data di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio.
Responsabile del procedimento: Arch. Urbani Nicola
Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to MARCHESINI Stefania
Copia conforme all’originale.
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marchesini Stefania